Statuto
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Allegato all'atto costitutivo n.10964 del 17.05.1985 - NUOVA EDIZIONE 2009
ART. 1 - CARATTERI ISTITUZIONALI
ART. 1 - CARATTERI ISTITUZIONALI
L'E.R.S.I. - Esperti Riferme Serrature Italia è una libera, autonoma e volontaria Associazione di persone che con costanza e professionalità operano nei settori di attività che, in linea scientifica, tecnica e merceologica, riguardano le serrature e le riferme in genere, in ogni loro applicazione civile e industriale, in ogni aspetto di produzione e di utilizzo.
Nei predetti settori di attività si intendono compresi per attinenza i mezzi di custodia, i manufatti, gli apparecchi ed i prodotti di ogni genere, nonché le tecnologie, i sistemi di sicurezza, le procedure operative ed organizzative, le normative ed i processi di studio e ricerca scientifica e culturale comunque implicanti l'applicazione e l'impiego di riferme e serrature.
Alla associazione possono dare contributo anche le aziende fabbricanti e distributrici di prodotti connessi ai settori di attività sopra indicati.
L'E.R.S.I. non ha scopi di lucro e rifiuta inderogabilmente ogni forma di condizionamento e di dipendenza economica, politica, concettuale e di qualsiasi altra natura ufficiale o palese, od occulta, da qualsiasi ente, istituzione o persona.
Sono egualmente inammissibili per l'E.R.S.I. e per ciascun Socio in tale qualifica ogni forma o genere di attività e di comportamento che siano proibiti dalle vigenti Leggi ed abbiano comunque incompatibilità con le regole civiche e con l'etica professionale dei Soci e degli operatori nel settore della sicurezza.
Sono altresì escluse attività sociali e di ciascun singolo Socio dalle quali possano in qualsiasi modo derivare inconvenienti, pregiudizi, danni morali e/o materiali ed illeciti profitti per i Soci stessi e/o per terzi, e ciò sia in termini privati che nell'ambito delle attività professionali.
Tale limitazione non si applica alle aziende che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi statutari.
I caratteri istituzionali dell'E.R.S.I. sopra formulati sono statutariamente inalienabili e possono essere variati solo per maggioranza di due terzi dei Soci.
ART. 2 - ATTIVITA' E FINI SOCIALI
L'E.R.S.I. opera nel campo delle serrature e riferme in genere e di tutte le loro applicazioni nei settori di attività di cui al precedente art.1, effettuando su piano professionale studi, ricerche, acquisizione e classificazione di notizie e dati attinenti alle attività medesime e ne pone il prodotto risultante a disposizione dei propri Soci (con la eventuale riservatezza richiesta da particolari conoscenze) nonché - con mezzi e procedure appropriati - di enti di istituzioni, operatori ed utenti dei medesimi settori che diano garanzia di loro corretto e legittimo uso.
Sono fini sociali:
- svolgere ogni attività tecnica, scientifica e professionale intesa a far progredire, sviluppare e perfezionare le tecnologie delle riferme, delle serrature e delle applicazioni nei manufatti ove esse sono impiegate;
- rappresentare i Soci come un organismo professionale inserito ed operante nelle attività aventi per fine la sicurezza, in sede nazionale ed internazionale, apportando ad esse una cultura altamente specializzata e concretamente produttiva;
- incrementare nei Soci e sviluppare negli operatori dei settori istituzionali di attività la conoscenza ed il processo di evoluzione professionale e tecnica della materia.
- apportare un tangibile contributo agli interessi degli utenti di riferme e serrature, documentandoli ed orientandoli sulle problematiche generali e sulle specifiche soluzioni sia direttamente, sia tramite le competenti rappresentanze ed associazioni di categoria.
- ogni ulteriore attività, non contrastante con i caratteri istituzionali, integrativa o collaterale ai fini sociali sopra elencati che possa risultare ad essi utile per un miglior espletamento e perfezionamento. Ad esempio di queste ulteriori attività, si indica esplicitamente lo studio della storia delle serrature, la valorizzazione del patrimonio culturale di privati ed associazioni, la pubblicazione e distribuzione di materiale didattico e documentale connesse al mondo delle serrature, riferme e dei serraturieri.
ART. 3 - SEDI SOCIALI
Le Sedi sociali dell'E.R.S.I. si identificano in qualsiasi luogo ove gli Organi Sociali operino - nel rispetto della Legge e dello Statuto - per l'espletamento delle attività collettive.
Per gli aspetti legali e per le occorrenze organizzative ed amministrative di carattere permanente, la sede dell'E.R.S.I., provvisoriamente in FIZZONASCO DI PIEVE E. (MI), Viale Umbria 2 - CAP 20090, è stabilita presso la Segreteria fissata dall'Assemblea. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di cambiare sede della segreteria.
ART. 4 - RISORSE - MEZZI FINANZIARI
E' risorsa sociale fondamentale dell'E.R.S.I. il prodotto dell'attività tecnica e culturale dei Soci, in tale loro qualifica, espletata nell'ambito dell'Associazione e nel quadro dei fini sociali.
I mezzi finanziari ed economici dell'E.R.S.I., da gestire inderogabilmente con formali procedure secondo Legge e con norme di buona amministrazione, sono costituiti dalle quote e contributi apportati dai Soci, dalle dotazioni sociali (biblioteche, documentazioni, campionari, strumenti di lavoro, raccolte di oggetti di interesse tecnico e/o artistico pertinenti all'attività, ecc.), nonché da eventuali introiti a corrispettivo di attività espletata dall'Associazione per conto di terzi nel quadro statutario delle attività e dei fini sociali, comunque messi a disposizione del patrimonio sociale (ad esempio mediante sponsorizzazione di iniziative).
ART. 5 - ORGANI E FUNZIONI SOCIALI
Gli Organi Sociali dell'E.R.S.I. sono:
- L'Assemblea dei Soci, sempre sovrana, se validamente costituita
- Il Presidente, eletto tra i soci secondo modalità definite nel regolamento
- Il Consiglio Nazionale, eletto secondo modalità definite nel regolamento, eletto tra gli aderenti ai vari capitoli
- Il Segretario, che gestisce la segreteria, eletto anche tra non soci, secondo modalità definite nel regolamento
- Il Collegio dei Probiviri, eletto tra i soci secondo modalità definite nel regolamento
- Il Collegio dei Sindaci revisori, eletto anche tra non soci secondo modalità definite nel regolamento
- La commissione di controllo del profilo professionale dei soci ed aspiranti soci, eletta tra gli aderenti ai vari capitoli
Gli eletti restano in carica 5 anni, rinnovabili per un secondo mandato.
Sono organi sociali con gestione autonoma, inquadrata in appositi regolamenti, approvati dal Consiglio Nazionale, i seguenti capitoli:
Capitolo tecniche di apertura
Capitolo duplicatori
Capitolo mezziforti
Capitolo serrature
Capitolo sistemi elettronici
Capitolo aziende fabbricanti e distributori
Capitolo enti ed istituzioni
Gli appartenenti ai capitoli Tecniche di apertura – Duplicatori – Mezziforti – Serrature saranno i componenti del più ampio Capitolo Serraturieri, con specifico regolamento.
Sono organi dinamici, con gestione autonoma affidata ad un coordinatore di gruppo, i gruppi di lavoro che vengono costituiti con deliberazione del Consiglio Nazionale e che conformano il loro operato a regole interne, messe a punto dai membri dei gruppi di lavoro stesso di concerto con il Consiglio Nazionale.
Possono essere attribuite ad uno o più Soci, generalmente in linea temporanea od occasionale, la funzione di riferire o compiere indagini su specifici temi e problemi dell'attività sociale.
Il Regolamento Sociale stabilisce in dettaglio le funzioni degli Organi Sociali, la durata del mandato, le responsabilità ed i poteri corrispondenti, nonché le modalità di attuazione delle procedure elettive, delle attività gestionali e dei controlli in genere, fermi restando i seguenti principi di natura statutaria:
- L'Assemblea è titolare inalienabile della personalità dell'Associazione ed opera con tale ruolo salve che per i poteri formalmente attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Sociale agli altri Organi Sociali.
- Viene - di norma - esclusa la possibilità di conferire deleghe di qualsiasi natura fra gli Organi Sociali ed i Soci e fra singoli Soci; ciò al fine di valorizzare la personalità e il contributo di ciascun Organo o Socio e sollecitarli a dirette e responsabili attività ai fini comunitari. L'Assemblea ed il Regolamento Sociale possono rispettivamente deliberare e prevedere eccezioni a tale principio, mai però in linea permanente o rispetto a singoli Soci.
ART. 6 - REQUISITI DI ASSOCIABILITA'
Possono essere ammesse e permanere nell'E.R.S.I. esclusivamente persone fisiche dotate di operante professionalità applicata ad attività comprese nei fini sociali, o ad essi riconducibili e coerenti in ogni caso con i caratteri istituzionali dell'Associazione, oppure persone fisiche che operino nel campo sociale o persone che vogliano ampliare ed arricchire le loro conoscenze nel campo sociale.
Non possono rivestire la qualifica di Socio le persone appartenenti ad associazioni o affiliazioni con finalità simili o concorrenziali a quelle ERSI.
Tale condizione è statutaria, ma non costituisce, di per sé, requisito unico per l'ammissione all'E.R.S.I. in quanto essa si intende subordinata al coesistere - nella figura del Socio - di altre caratteristiche e requisiti personali da rapportare ai principi etici e funzionali che caratterizzano la figura dell'Associazione, individuati e valutati dalla Commissione di controllo.
Possono essere ammesse in E.R.S.I. persone fisiche con le stesse caratteristiche di cui sopra, che desiderano sostenere E.R.S.I. senza essere direttamente coinvolti, anche in via temporanea, nell’attività dell’associazione (soci sostenitori o soci onorari). Tali soci non hanno diritto al voto.
L'ammissione dei Soci è funzione non delegabile dell’Assemblea che provvede, in concorso con altri Organi Sociali, secondo norme e procedure fissate dal Regolamento Sociale nello spirito dei criteri statutari sopra formulati.
ART. 7 - CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI SOCIO
I Soci dell'E.R.S.I. decadono da tale loro qualifica e cessano pertanto di appartenere all'Associazione per le sotto elencate cause:
- Dimissioni volontarie.
- Dimissioni di fatto, intese come automatica conseguenza di tre assenze non giustificate alle Assemblee dei Soci o di perdurante inadempienza alle funzioni sociali attribuitegli.
- Perdita di uno o più dei requisiti professionali e/o personali che caratterizzano la figura del Socio secondo il disposto dell'articolo precedente.
- Inadempienza agli obblighi amministrativi e operativi fissati dallo Statuto e dal Regolamento Sociale.
- Coinvolgimento in fatti e procedure di Legge per eventi incompatibili con le caratteristiche istituzionali dell'E.R.S.I. e con i fini sociali.
- Espulsione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi mancanze di natura professionale, etica e civica non compatibili con la figura e lo spirito dell'Associazione.
Il Regolamento stabilisce procedure e norme nella materia di cui al presente articolo, fermi restando i principi statutari per i quali:
- le cause di cessazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4) debbono considerarsi valide e operanti dietro semplice constatazione dei fatti ed atti inerenti;
- la causa di cessazione di cui al punto 3) viene accertata, se non evidente, con procedure analoghe a quelle richieste per l'ammissione dei Soci;
- le cause di cessazione di cui ai punti 5) e 6) sono da rapportare sia alle Leggi, ai Regolamenti ed alle Norme vigenti, sia ai principi etici, civili e professionali nella loro più profonda accezione recepita nei principi dell'E.R.S.I.
Su tutte le cause di cessazione può pronunciarsi in via definitiva solo l'Assemblea, coadiuvata dagli altri Organi Sociali, per quanto di rispettiva competenza, per gli aspetti procedurali e formali del caso.
ART. 8 - REGOLAMENTO SOCIALE
Le norme e le procedure occorrenti per l'attuazione di questo Statuto, per l'espletamento dei fini Sociali, per la gestione delle attività statutarie e per le occorrenze amministrative e formali dell'Associazione sono stabilite dal Regolamento Sociale.
Tale Regolamento dovrà recepire fedelmente i principi di questo Statuto, con particolare rigore per quelli espressamente definiti dallo Statuto stesso come fondamentale e/o inalienabili, assicurandone l'attuazione nel modo più coerente e produttivo.
Il Regolamento sarà redatto e proposto congiuntamente dal Presidente e dal Consiglio nazionale, con la collaborazione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri e dovrà essere approvato dall'Assemblea stessa.
Le modifiche al Regolamento possono essere proposte da ciascun Socio - indipendentemente dal Suo eventuale ruolo negli Organi e nelle Funzioni statutarie sociali - e presentate alla approvazione dell'Assemblea dal Presidente e dal Consiglio nazionale, previo parere favorevole della segreteria.